Novità in materia di autorizzazione paesaggistica: ridotta ad un anno la proroga del provvedimento
di Fabio Santo
Definita ad un anno la proroga dell’autorizzazione paesaggistica. Questa la novità introdotta dalla legge n.112 del 7 ottobre 2013 che introduce appunto novità in materia di proroga del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del Decreto Legislativo n.42 del 2004 per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Il provvedimento, lo ricordiamo, riguarda tutte quelle aree tutelate dalla “ex Legge Galasso n.431/85”, tra cui i fiumi e torrenti per una fascia di 150 metri ed i Parchi Regionali ivi compresi i territori di protezione esterna; come chiarito dalla Regione Piemonte tale norma è anche applicabile alle Aree Contigue dei Parchi Piemontesi, queste ultime in gestione ai Comuni a seguito dell’approvazione della L.R. 19/09.
Il Decreto Legge del “Fare” n.69/2013 aveva previsto la possibilità di proroga fino a fine lavori dell’autorizzazione paesaggistica, nel caso che gli stessi non venissero conclusi nel quinquennio di validità dell’autorizzazione.
La legge n. 112/2013 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2013 n. 236) che converte il Dl 91/2013, invece, introduce una ""stretta"" in materia. I lavori iniziati nel quinquennio vanno comunque conclusi entro l'anno successivo alla fine dei 5 anni di durata del provvedimento autorizzatorio.
La stessa legge 112/2013 compensa la restrizione introdotta modificando il citato Dl 69/2013, introducendo una proroga di tre anni per tutte le autorizzazioni paesaggistiche attualmente valide alla data di conversione della legge 98/2013 (conversione del Dl 69/2013), vale a dire quelle in corso di validità al 21 agosto 2013.
NOTA SULLA PUBBLICAZIONE. Questa news è pubblicata a scopo di archivio, le informazioni riportate sono da considerarsi obsolete. Il testo potrebbe far riferimento ad immagini o allegati al momento non disponibili.